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Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 09/08/1985 (Rv. 441868 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX ART. 250, QUARTO COMMA, COD. CIV. - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441868-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - PROCEDIMENTO EX ART. 250, QUARTO COMMA, COD. CIV. - ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA - CONDIZIONI - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - ESCLUSIONE.*

Nel procedimento contemplato dall'art. 250 quarto comma cod. civ., per conseguire, al fine del riconoscimento del figlio naturale infrasedicenne, una pronuncia che tenga luogo del mancato consenso del genitore che abbia già effettuato il riconoscimento stesso, l'accoglimento dell'istanza deve essere giustificata da una completa valutazione nel caso concreto degli interessi materiali e morali del minore (e non quindi dalla mera considerazione dell'opportunità di un ampliamento dei rapporti del minore nei confronti di entrambe le figure genitoriali), e non implica la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, come prevista dall'art. 269 cod. civ., stante la diversità delle fattispecie contemplate dalle due citate norme, nonché la circostanza che il riconoscimento, anche nel caso dello indicato intervento del giudice, non si sottrae all'eventuale impugnazione per difetto di veridicità, a norma dell'art. 263 cod. civ.. (V 4273/83, mass n 429201).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 263 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 269 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)