diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 4273 del 22/06/1983 (Rv. 429201 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE.*
Stato
decisa il 1983-06-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429201-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI - MANCATO CONSENSO DI COSTUI AL RICONOSCIMENTO DA PARTE DELL'ALTRO GENITORE - PROCEDIMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA PRONUNCIA DEL TRIBUNALE CHE TENGA LUOGO DEL PREDETTO MANCATO CONSENSO - FINALITÀ - POTERI DEL GIUDICE.*

In tema di procedimento previsto ai fini del riconoscimento del figlio anche da parte dell'altro genitore dall'art. 250, comma quarto cod. civ., per conseguire dal tribunale una pronuncia che tenga luogo del consenso mancato del genitore che abbia già riconosciuto il figlio infrasedicenne, il giudice non può limitarsi alla considerazione della sola presunzione, che l'esistenza di entrambe le figure genitoriali amplia la sfera dei rapporti affettivi del minore, ne arricchisce la personalità, completandola e conferendole equilibrio, materiale e psichico, ma deve vagliare le ragioni sia del genitore che rifiuta il consenso, sia del genitore ricorrente, nonché ogni altro elemento acquisito agli Atti, in quanto ai fini della valutazione dell'interesse del minore al riconoscimento i valori da tenere presente sono pure di ordine morale con esclusione di ogni elemento o motivo estraneo o esterno al rapporto genitore-figlio, quali, la precedente condotta del genitore che vuole effettuare il riconoscimento, il suo rapporto con il genitore che il riconoscimento ha già effettuato, o, ancora, l'avvenuto inserimento del minore in un contesto familiare contingente, dissuasivo nei confronti dell'altro genitore. In tale indagine, diretta all'accertamento di un interesse proprio di un soggetto estraneo al processo (il minore), al giudice va riconosciuta la possibilità di supplire all'iniziativa della prova oltre i limiti ed oltre il rispetto degli oneri tipici della concezione privatistica del processo civile, fino, se necessario, all'adozione del principio inquisitorio. (V 3180/82, mass n 421123).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)