Sez. 3, Sentenza n. 9495 del 20/04/2007 (Rv. 597543 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Estinzione del processo - Spese ex art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. - Liquidazione - Ordinanza - Natura di titolo esecutivo - Configurabilità - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI
L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, costituisce titolo esecutivo, in quanto provvedimento a carattere decisorio espressamente dichiarato non impugnabile ex art. 306 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)