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Sez. 3, Sentenza n. 9495 del 20/04/2007 (Rv. 597543 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI | Estinzione del processo - Spese ex art. 306, ultimo comma, cod. proc. civ. - Liquidazione - Ordinanza - Natura di titolo esecutivo - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597543-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IMPUGNAZIONI

L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, costituisce titolo esecutivo, in quanto provvedimento a carattere decisorio espressamente dichiarato non impugnabile ex art. 306 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 629

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)