Sez. 3, Sentenza n. 481 del 15/01/2003 (Rv. 559723 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Estinzione del processo esecutivo per rinuncia agli atti del processo o per inattività delle parti - Ordinanza di liquidazione delle spese - Ricorso per cassazione ex art. 111, secondo comma, Cost. - Ammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE
L'ordinanza con cui, a seguito della rinunzia agli atti, o della inattività delle parti, il giudice, nel dichiarare la estinzione del processo esecutivo, pronuncia anche sul diritto al rimborso delle spese processuali, è impugnabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. , ove la parte intenda impugnare solo la statuizione sulle spese, trattandosi di decisione su diritti, per la cui impugnazione la legge non prevede altro rimedio.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 310, Cod. Proc. Civ. art. 629, Cod. Proc. Civ. art. 632
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)