Sez. 1, Sentenza n. 3951 del 10/07/1979 (Rv. 400420 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONCLUSIONI DEFINITIVE IN PRIMO GRADO - NON RIPROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DI PROVE - DEDUZIONE DI TALI PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - CONCLUSIONI DEFINITIVE IN PRIMO GRADO - NON RIPROPOSIZIONE DELLA RICHIESTA DI AMMISSIONE DI PROVE - DEDUZIONE DI TALI PROVE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
La richiesta di prova formulata in primo grado e non riproposta in Sede di precisazione delle conclusioni non preclude la ammissibilita della prova in appello, come prova nuova ai sensi dell'art 345 cod proc civ, solo se la richiesta non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, mentre quando tale esame vi sia stato e si sia risolto in una valutazione negativa dell'ammissibilita o della Rilevanza della prova, l'omessa riproposizione della relativa istanza nella precisazione delle conclusioni ha valore di rinuncia alla prova stessa. (Conf 4984/77, mass n 388601).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)