Sez. 2, Sentenza n. 2326 del 17/04/1981 (Rv. 413062 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINUNCIA IN PRIMO GRADO AD UNA PROVA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA DELLA RIPROPOSIZIONE DI ESSA IN APPELLO - PRESUPPOSTI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE - RINUNCIA IN PRIMO GRADO AD UNA PROVA - CONSEGUENTE INAMMISSIBILITA DELLA RIPROPOSIZIONE DI ESSA IN APPELLO - PRESUPPOSTI.*
La rinuncia in primo grado ad una prova, con effetto ostativo per la riproposizione in appello ai sensi dell'art 345 cod proc civ, postula l'effettiva deduzione della prova stessa e la manifestazione, espressa o tacita, della volonta di rinunciarvi, estremi, questi, non ravvisabili nell'opinione, ancorche erronea, espressa dalla parte in primo grado di non essere tenuta a dimostrare determinati fatti. (V 3951/79, mass n 400420; (V 4984/77, mass n 388601; (V 667/76, mass n 379315).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)