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Sez. 1, Sentenza n. 25365 del 17/10/2008 (Rv. 605279 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Violazione del diritto alla ragionevole durata del processo - Danno non patrimoniale - Presunzione - Prova contraria - Ammissibilità - Valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità.
Stato
decisa il 2008-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605279-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, la presunzione del danno non patrimoniale conseguente all'accertata violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, può essere superata qualora il giudice ravvisi nel caso concreto la ricorrenza di peculiari circostanze, attinenti al giudizio presupposto, idonee a escludere la configurabilità di qualsivoglia patimento o stress ricollegabile all'irragionevole protrarsi del giudizio, trattandosi di valutazione discrezionale sottratta al sindacato di legittimità se sorretta da adeguata motivazione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)