Sez. 4, Sentenza n. 27891 del 04/05/2004 Ud. (dep. 21/06/2004) Rv. 229075 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Legge n. 63 del 2001 - Retroattività - Esclusione - Intercettazioni effettuate precedentemente - Alla vigenza - Utilizzabilità.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
In tema di autorizzazioni all'effettuazione di intercettazioni telefoniche la disposizione di cui all'art. 7 della Legge n. 63 del 2001 (relativa alla inutilizzabilità degli elementi da cui desumere i gravi indizi di reato allorché essi provengano da informatori non interrogati o assunti a sommarie informazioni) non opera - per il principio tempus regit actum - per le intercettazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della normativa citata: essa ha invero effetto dal momento dell'assunzione della prova e non dal momento della sua valutazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 203 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 203, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Legge 01/03/2001 num. 63 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)