Sez. L, Sentenza n. 6082 del 01/06/1993 (Rv. 482598 - 01)
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni | Equo indennizzo - Credito risarcitorio o previdenziale - Configurabilità - Esclusione - Rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. dei crediti di lavoro - Ammissibilità - Rivalutazione ex D.M. 2 luglio 1983 - Compatibilità - Funzione relativa - Duplicazione - Divieto - Conseguenza.
Impiego pubblico - Impiegati e agenti delle Ferrovie dello Stato - Malattie e infortuni
Il credito del dipendente delle FF.SS. relativo all'equo indennizzo - che integra un trattamento di natura non risarcitoria e non previdenziale (stante la coincidenza del soggetto erogante con il datore di lavoro) in diretta ed immediata derivazione dal rapporto di servizio - rientra fra i crediti di lavoro suscettibili di rivalutazione ai sensi dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.; e tale rivalutazione (che, ai sensi della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991, non potrebbe escludersi neppure ove si ritenesse il carattere previdenziale del credito) non è incompatibile con quella ai sensi del D.M. 2 luglio 1983, atteso che il relativo meccanismo attiene alla determinazione (sia in sede amministrativa che in sede giudiziale) dell'ammontare dell'indennizzo maturato alla data della domanda amministrativa e calcolato secondo lo stipendio spettante al dipendente a tale data, mentre la salvaguardia monetaria del citato art. 429 opera (senza possibilità di duplicazioni) per i ritardi ulteriori rispetto all'anzidetta data di maturazione del credito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208, Legge 26/03/1958 num. 425 art. 209
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)