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Sez. L, Sentenza n. 230 del 11/01/2006 (Rv. 586645 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586645-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE

Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibili, avverso la decisione di merito in tema di licenziamento disciplinare, le censure, su questioni non trattate dalla sentenza impugnata, concernenti l'avvenuta comunicazione ai dipendenti delle istruzioni operative per l'allacciamento di energia elettrica e la mancata affissione del codice disciplinare, sul presupposto che il ricorrente non avesse, nel ricorso, neanche allegato di aver dedotto, le cennate questioni, dinanzi al giudice del merito).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)