Sez. 3, Sentenza n. 3664 del 21/02/2006 (Rv. 587516 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE | Ammissibilità - Limiti - Questioni in fatto non esaminate nella sentenza impugnata - Prospettazione delle stesse nei gradi precedenti - Necessità - Allegazioni e deduzioni della parte - Onere relativo - Contenuto - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - QUESTIONI NUOVE
Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa. (Nella specie, relativa alla non compensabilità di taluni crediti per rinuncia tacita agli stessi, la S.C. ha ritenuto inammissibile la relativa censura, atteso che la sentenza impugnata non accennava ad alcuna rinuncia ed il ricorrente non aveva precisato di averla dedotta davanti al giudice del gravame).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)