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Sez. 1, Sentenza n. 323 del 28/01/1966 (Rv. 320621 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PROPOSTA DI TRANSAZIONE: VALORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1966-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320621-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA - MANCATA RISPOSTA - PROPOSTA DI TRANSAZIONE: VALORE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

La valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale - al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, che non sia stato prestato senza giustificato motivo -art.323, i comma, cod.proc.civ.- rientra nella sfera dell'ampia facolta, riconosciuta al giudice dall'art. 116 cod.proc.civ., di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo, e quale esplicazione di una discrezionalita propria del giudice di merito, inerente alla valutazione delle prove, essa non e censurabile in Cassazione se non per vizi attinenti alla motivazione. Fra gli altri elementi di prova, che possono essere valutati ai fini dell'applicazione del cit. Art.232 cod.proc.civ., e da comprendere anche la proposta stragiudiziale di transigere la lite, avanzata dalla parte che non si sia presentata a rispondere all'interrogatorio, ove il giudice di merito, esaminate le risultanze processuali, ritenga che la proposta transattiva sia stata determinata dalla consapevolezza circa la sussistenza o insussistenza di un determinato fatto e vi attribuisca ulteriore valore indiziario, concorrente con quello della mancata risposta all'interrogatorio. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)