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Sez. 3, Sentenza n. 4039 del 20/12/1968 (Rv. 337655 - 01)

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1968-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/337655-01

PROVA CIVILE - INTERROGATORIO - FORMALE - RISPOSTA- MANCATA GIUSTIFICAZIONE - APPREZZAMENTO DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*

La valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale - al fine di ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio medesimo, che non sia stato prestato senza giustificato motivo (art. 232, primo comma, cod proc civile) - rientra nella sfera dell'ampia facolta, riconosciuta al giudice dall'art 116 cod proc civile, di desumere argomenti di prova dal comportamento delle parti nel processo e quale esplicazione di una discrezionalita propria del giudice di merito, inerente alla valutazione delle prove, essa non e censurabile in Cassazione se non per vizi attinenti alla motivazione. (V. N. 2264-67, massima 329464 n.323-66, massima 320621).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 232 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)