Sez. U, Sentenza n. 2701 del 09/10/1974 (Rv. 371159 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO - ATTO FORMALE DI NOMINA - TIPICITA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - INSTAURAZIONE DEL RELATIVO RAPPORTO - ATTO FORMALE DI NOMINA - TIPICITA - CONTENUTO - FATTISPECIE.*
Il provvedimento formale di nomina, necessario per l'istaurazione di un rapporto di pubblico impiego, ha carattere tipico, al pari di qualsiasi provvedimento della pa e, come tale, pur potendo risultare da qualsiasi atto scritto o complesso di Atti scritti, deve avere il particolare contenuto prestabilito dalla legge, consistente nella manifestazione di volonta dell' amministrazione di utilizzare la prestazione lavorativa di un determinato soggetto in modo continuativo, inserendolo nella propria organizzazione. Ove manchi siffatta manifestazione di volonta, il rapporto di impiego costituito con l'ente pubblico ha natura privatistica, poiche non trae origine da un provvedimento tipico, ma da comportamenti che non integrano neanche la nozione di atto amministrativo. (nella specie, la SC ha escluso la sussistenza di un rapporto di pubblico impiego, poiche nelle lettere con le quali l'ente pubblico (enal) aveva richiesto la collaborazione lavorativa dell'attore, era stata espressamente precisato che l'incarico conferito al medesimo non poteva in nessun modo sostanziare un rapporto di impiego e, poiche, infine, mancava qualsiasi prova di una divergenza - peraltro neanche dedotta - fra tale affermazione e l'effettiva volonta dell'ente pubblico). (Conf 403'74, mass n 368107).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)