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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20702 del 09/08/2018 (Rv. 650483 - 01)

CREDITO - CREDITO FONDIARIO | CREDITO - CREDITO FONDIARIO - Espropriazione relativa a crediti fondiari ex art. 41 del d.lgs. n. 385 del 1993 - Mancato pagamento del prezzo da parte dell'aggiudicatario - Conseguenze - Accollo - Efficacia subordinata al decreto di trasferimento - Conseguenze - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650483-01

CREDITO - CREDITO FONDIARIO

In tema di espropriazione relativa a crediti fondiari di cui all'art. 41, d.lgs. n. 385 del 1993, l'efficacia del contratto di accollo del mutuo intervenuto tra la banca e l'aggiudicatario è subordinata al decreto di trasferimento di cui all'art. 586 c.p.c.con la conseguenza che, nel caso in cui esso non sia stato emesso, le parti possono accordarsi per sciogliere detto contratto per mutuo dissenso e legittimare la restituzione della somma in favore dell'aggiudicatario decaduto. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza del Tribunale di rigetto dell'opposizione agli atti esecutivi promossa avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva ordinato al creditore fondiario la restituzione delle somme versate dalla aggiudicataria provvisoria, poi dichiarata decaduta, per essere scaduti i termini di pagamento del prezzo).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 567 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 586 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)