Sez. 5, Sentenza n. 8636 del 30/05/2012 (Rv. 622729 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE | Regime del "margine di utile" - Applicabilità - Presupposti - Accertamento dell'impossibilità di rivalsa da parte del cedente - Onere del cessionario - Contenuti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - IN GENERE
Colui il quale intenda avvalersi, per il pagamento dell'IVA su beni acquistati da soggetti residenti in altro Stato membro, dello speciale regime del "margine di utile", ha l'obbligo di accertarsi della sussistenza dei presupposti di applicabilità di quel regime, tra i quali la circostanza che il cedente del bene non abbia potuto esercitare, nel suo Paese, alcuna rivalsa per l'imposta versata quando acquistò quel bene. Tale accertamento non può limitarsi ad un mero controllo di regolarità formale delle fatture emesse dal cedente, ma deve estendersi al controllo della regolarità sostanziale dell'operazione, a condizione che esso sia possibile alla stregua dell'ordinaria diligenza esigibile dal cessionario (nella specie, un italiano aveva acquistato in Lussemburgo autoveicoli usati, beneficiando del regime del "margine di utile". L'erario, tuttavia, contestò l'applicabilità di tale speciale regime, poiché il cedente era un imprenditore commerciale che aveva acquistato ed utilizzato quei veicoli a scopo di noleggio, e dunque necessariamente aveva portato in detrazione l'IVA assolta al momento dell'acquisto. La S.C., applicando il principio di cui alla massima, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto infondata la pretesa erariale, osservando che chi professionalmente esercita il commercio di autoveicoli ben avrebbe potuto accertare, in base all'esame dei rispettivi documenti di circolazione, l'uso cui li aveva destinati il cedente straniero, e, di conseguenza, stabilire se fosse verosimile che questi non avesse esercitato il diritto di rivalsa per l'IVA pagata sull'acquisto).
Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 17/05/1977 num. 388 art. 26 bis, Direttive Commissione CEE 14/02/1994 num. 5, Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)