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Sez. 5, Sentenza n. 2227 del 31/01/2011 (Rv. 616527 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine ex art. 36 d.l. n. 41 del 1995 - Presupposto - Mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente - Necessità - Assenza di tale condizione - Difetto di consapevolezza da parte del cessionario - Rilevanza ai soli fini dell'aspetto sanzionatorio - Configurabilità.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616527-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, il regime del margine previsto dall'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, presuppone la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, condizione la cui assenza (o il difetto della prova da parte del cessionario della sua sussistenza) comporta l'inapplicabilità del regime "de quo", indipendentemente dalla consapevolezza che di essa abbia avuto il cessionario, potendo eventualmente tale difetto di consapevolezza incidere solo sull'aspetto sanzionatorio. (Fattispecie in tema di applicazione di IVA intracomunitaria sull'acquisto di autovetture in Germania).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)