Sez. 5, Sentenza n. 8828 del 01/06/2012 (Rv. 622937 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | Regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. n. 41 del 1995 - Presupposto - Mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente - Onere della prova - A carico del cessionario - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE
In tema di IVA, il regime del margine di utile di cui all'art. 36 del d.l. 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, siccome rappresenta un regime speciale rispetto all'ordinario regime impositivo riguardante gli acquisti intracomunitari, impone al contribuente di provare la sussistenza dei presupposti che ne consentono l'applicazione, e, quindi, la mancata detrazione dell'IVA all'acquisto da parte del cedente, tutte le volte in cui la contestazione dell'Amministrazione trovi fondamento in elementi oggettivi che privino di attendibilità le indicazioni contenute nella fattura emessa nei confronti del cessionario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 23/02/1995 num. 41 art. 36, Legge 22/03/1995 num. 85 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)