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Sez. 5, Sentenza n. 17934 del 06/09/2004 (Rv. 576797 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Tutela di interessi diffusi - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-09-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576797-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, non è ammessa la tutela dei cosiddetto interessi diffusi. Infatti, pur avendo il processo natura impugnatoria, nel senso che deve essere necessariamente introdotto attraverso l'impugnazione di specifici atti, lo stesso si differenzia profondamente dal giudizio amministrativo di legittimità, avendo ad oggetto, non l'atto impugnato, ma il rapporto obbligatorio tributario. In tale sistema processuale non ha spazio la tutela di un interesse, pur differenziato, di altri soggetti alla legalità amministrativa, quale è quello che può dar luogo ad una legittimazione ad agire dinanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione di legittimità, di enti o associazioni nelle cui finalità rientri la difesa di interessi di categoria o di settore, secondo la previsione dell'art. 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 105, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 14, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)