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Sez. L, Sentenza n. 22238 del 23/10/2007 (Rv. 599577 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Controversia di lavoro - Ricorso notificato alla controparte - Effetto interruttivo della prescrizione del diritto azionato - Produzione - Successiva dichiarazione di nullità della domanda - Irrilevanza - Protrazione dell'effetto interuttivo - Durata - Fino al passaggio in giudicato della sentenza dichiarativa della nullità.
Stato
decisa il 2007-10-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599577-01

PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE

La domanda giudiziale (nella specie, relativa a controversia di lavoro) pervenuta a conoscenza della controparte costituisce esercizio effettivo del diritto sufficiente ad interrompere la prescrizione, quale che sia l'esito successivo del giudizio, ed anche ove la domanda sia dichiarata nulla; in tal caso, permane altresì l'effetto della domanda relativo alla sospensione del decorso del termine prescrizionale fino al passaggio in giudicato della sentenza che ne ha dichiarato la nullità, in quanto tale pronuncia, anche se in rito, è diversa dalla pronuncia di estinzione del giudizio, che è la sola atta a privare la domanda giudiziaria dell'effetto sospensivo ai sensi dell'art. 2945 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2943, Cod. Civ. art. 2945

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)