Sez. 3, Sentenza n. 9400 del 25/09/1997 (Rv. 508220 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Sentenza dichiarativa della nullità del processo - Effetti interruttivi della prescrizione - Durata - Fino al passaggio in giudicato - Condizioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
Poiché il protraentesi effetto interruttivo della prescrizione, previsto dall'art. 2945 secondo comma cod. civ., consegue anche ad una sentenza di rito, in quanto, anche se con essa è stata dichiarata la nullità del processo, il rapporto processuale si è comunque instaurato - come nel caso in cui non sia rispettato il termine a comparire cui è atto riassuntivo non rispetta il termine a comparire, il processo non è dichiarato estinto in mancanza della costituzione del convenuto e nella relativa eccezione - è solo dal passaggio in giudicato della sentenza che riprende a decorrere il termine prescrizionale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2945, Cod. Civ. art. 2943, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 307 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)