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Sez. 1, Sentenza n. 7993 del 01/10/1994 (Rv. 487976 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Proposizione - Successiva chiusura del procedimento esecutivo attraverso l'assegnazione del credito - Opposizione - Improponibilità. - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487976-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nell'espropriazione presso terzi, ai fini della proponibilità della domanda di opposizione di cui all'art. 615 cod. proc. civ., la circostanza che il procedimento esecutivo sia stato chiuso attraverso l'assegnazione del credito è del tutto irrilevante se l'opposizione è precedente a questo provvedimento, giacché una questione di proponibilità può porsi solo allorché l'opposizione venga esperita dopo l'assegnazione del credito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 53 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)