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Sez. 2, Sentenza n. 6262 del 21/11/1988 (Rv. 460605 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PIGNORABILITÀ DEI BENI - QUESTIONI RELATIVE - TERMINE FINALE PER LA DEDUCIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460605-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - ALL'ESECUZIONE - IN GENERE - PIGNORABILITÀ DEI BENI - QUESTIONI RELATIVE - TERMINE FINALE PER LA DEDUCIBILITÀ.*

L'opposizione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l'ordinanza di assegnazione e non sia trascorso il termine perentorio, previsto nel secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ., per l'impugnazione di questo atto esecutivo. (nella specie, alla stregua del citato principio, la suprema Corte ha cassato senza rinvio la pronuncia che, invece di dichiararla improponibile, aveva esaminato nel merito, accogliendola, l'opposizione all'esecuzione per impignorabilità dello stipendio di un pubblico dipendente, proposta dopo che erano state effettuate le prime ritenute sullo stipendio medesimo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 533, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., DPR 10/01/1957 num. 3 art. 3 n. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)