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Sez. 3, Sentenza n. 10259 del 20/10/1997 (Rv. 509023 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Espropriazione presso terzi - Pignorabilità dei beni - Opposizione ex art. 615 cod. proc. civ. - Successiva all'assegnazione del credito - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509023-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

L'opposizione all'esecuzione concernente la pignorabilità dei beni può essere esperita soltanto finché non sia esaurito il processo esecutivo e, cioè, nell'ipotesi di espropriazione presso terzi, finché non sia emessa l'ordinanza di assegnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)