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Sez. L, Ordinanza n. 32600 del 14/12/2025 (Rv. 677127-01)

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) | Trasferimento di personale per trasferimento di attività - Trattamenti ad personam - Mantenimento sine die - Legislazione regionale e intese sindacali - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677127-01

IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI)

In tema di passaggi di personale per effetto di trasferimento di attività, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001, non è consentito alla legislazione regionale, ad accordi collettivi in sede locale o a determinazioni della P.A., di riconoscere il mantenimento sine die, ovverosia senza riassorbimento, dei migliori trattamenti percepiti presso il precedente datore di lavoro o di assicurarne il godimento dopo che siano cessate, presso il nuovo ente, le funzioni in relazione alle quali essi trovavano giustificazione sul piano perequativo.

Legge Reg. Lombardia 22/01/1999 num. 2 art. 3 com. 12, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 31

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)