Sez. L, Sentenza n. 5142 del 26/07/1983 (Rv. 430003 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONTRATTO DI LAVORO CON ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI TERMINE - LICENZIAMENTO - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO OBIETTIVO - CONTRATTO DI LAVORO CON ILLEGITTIMA APPOSIZIONE DI TERMINE - LICENZIAMENTO - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Allorché, a causa dell'illegittima apposizione del termine al contratto di lavoro subordinato, questo debba considerarsi a tempo indeterminato il venir meno della situazione che aveva determinato l'originaria assunzione non costituisce di per sè un giustificato motivo oggettivo di recesso, ove non ricorrano quelle ragioni inerenti alla attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa, le quali, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966 integrano siffatto motivo di licenziamento ed impongono al datore di lavoro l'Onere di provare di non potere adibire il lavoratore ad un lavoro diverso. (V 6212/82, mass n 423891; (V 4926/77, mass n 388611).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)