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Sez. L, Sentenza n. 4996 del 15/11/1977 (Rv. 388611 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER RAGIONI PRODUTTIVE O DI ORGANIZZAZIONE E LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - NOZIONI - DISTINZIONI - APPREZZAMENTO DELLE PREDETTE RAGIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO DEL GIUDICE - DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CONSEGUENTE SUPERFLUITA DELL'OPERA DEL LAVORATORE LICENZIATO - COMPITO DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1977-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388611-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO PER RAGIONI PRODUTTIVE O DI ORGANIZZAZIONE E LICENZIAMENTO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - NOZIONI - DISTINZIONI - APPREZZAMENTO DELLE PREDETTE RAGIONI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO - CONTROLLO DEL GIUDICE - DIVIETO - ACCERTAMENTO DELLA SOPRAVVENUTA CONSEGUENTE SUPERFLUITA DELL'OPERA DEL LAVORATORE LICENZIATO - COMPITO DEL GIUDICE - ONERE PROBATORIO DEL DATORE DI LAVORO - CONTENUTO.*

Le due ipotesi legislative del licenziamento per ragioni inerenti all'attivita produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa (art 3 legge n 604 del 1966) e del licenziamento collettivo per riduzione del personale (art 11 della stessa legge) sono bensi accomunate dalla irrilevanza delle condizioni personali del lavoratore, ma si diversificano per concernere la prima uno o piu lavoratori considerati come specifiche forze lavorative, divenute esse sole superflue per l'Esercizio della impresa, e per concernere la seconda sempre una pluralita di persone, unitariamente considerata. Nel caso in cui ricorra la prima ipotesi - che e la sola a cui puo applicarsi la citata legge n 604 del 1966 - il giudice non puo sindacare l'apprezzamento, compiuto dal datore di lavoro, delle ragioni produttive o di organizzazione dell'impresa, ma ben puo accertare - ed il relativo Onere della prova incombe al datore di lavoro - se le dette ragioni abbiano effettivamente reso superflua l'opera del lavoratore licenziato. Il datore di lavoro ha, pertanto, l'Onere di provare di non poter adibire il lavoratore ad una mansione diversa da quella per cui l'aveva assunto. (V 3220/75, mass n 377335; (V 374/75, mass n 373619; (V 4151/74, mass n 372793).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)