Sez. 2, Sentenza n. 7304 del 29/09/1987 (Rv. 455378 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DELLA PARTE VITTORIOSA PER MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - TARDIVE - DELLA PARTE VITTORIOSA PER MANCATA ATTRIBUZIONE DELLE SPESE GIUDIZIALI - INAMMISSIBILITÀ.*
L'interesse alla impugnazione della parte vittoriosa nel merito che si dolga della mancata attribuzione delle spese giudiziali sorge direttamente dalla sentenza, con la conseguenza che sul punto suddetto la impugnazione si presenta come autonoma e deve essere proposta nei termini ordinari, non essendo ammissibile la impugnazione incidentale tardiva. (Conf 1271/86, mass n 444719; (Conf 5198/86, mass n 447805; (Conf 3973/82, mass n 421923; (Conf 2858/82, mass n 420744; (contra 2577/85, mass n 440386; (contra 2899/82, mass n 420794).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334, Cod. Proc. Civ. art. 342
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)