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Sez. 2, Sentenza n. 5198 del 26/08/1986 (Rv. 447805 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI - REGOLAMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447805-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - INCIDENTALI - IN GENERE - SPESE PROCESSUALI - REGOLAMENTO - IMPUGNAZIONE INCIDENTALE - TARDIVA - INAMMISSIBILITÀ.*

L'interesse della parte vittoriosa nel merito a dolersi della mancata o insufficiente attribuzione delle spese processuali sorge direttamente dalla sentenza e non dalla impugnazione del soccombente, con la conseguenza che l'impugnazione del predetto capo si presenta come autonoma e deve essere proposta nel termine ordinario, e non in quello più ampio previsto per l'impugnazione incidentale tardiva. (Conf 1271/86, mass n 444719; (Conf 1602/84, mass n 433679; (Conf 6622/83, mass n 431349; (Conf 4829/82, mass n 422827; (Conf 2858/82, mass n 420744; (Conf 4708/81, mass n 415439; (contra 6464/85, mass n 443541; (contra 2899/82, mass n 420794; (contra 718/82, mass n 422564).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 334

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)