Sez. L, Sentenza n. 3221 del 18/03/1993 (Rv. 481460 - 01)
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere | Recesso dell'agente per giusta causa ex art. 2119 cod. civ. - Configurabilità - Diritto dell'agente all'indennità sostitutiva del preavviso e all'indennità sostitutiva di clientela - Sussistenza.
Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Recesso - In genere
In assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ., che comporta anche il riconoscimento del diritto dell'agente recedente all'indennità sostitutiva del preavviso. In detta ipotesi è dovuta al medesimo anche l'indennità sostitutiva di clientela prevista dagli accordi economici collettivi per la fattispecie di estinzione del rapporto su iniziativa del preponente, data l'assimilabilità di tale caso a quello del recesso dell'agente per giusta causa, sostanzialmente dovuto al comportamento del preponente stesso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1750, Cod. Civ. art. 2119
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)