Sez. 3, Sentenza n. 5779 del 03/11/1982 (Rv. 423518 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - OMESSA ADOZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - OMESSA ADOZIONE DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - DEDUCIBILITÀ COME MOTIVO DI IMPUGNAZIONE - CONDIZIONI.*
Il gravame fondato sull'illegittimità dell'adozione di un determinato rito è ammissibile soltanto quando la diversità del rito adoperato abbia inciso sulla Determinazione della Competenza in senso proprio, sul regime delle prove o sulle facoltà di cui le parti dispongono per l'Esercizio del loro diritto di difesa, sempreché, in relazione a ciò, siano fatti materia di doglianza specifici effetti di tale incidenza. Conseguentemente, la mancata adozione del nuovo rito di lavoro è deducibile come motivo d'impugnazione solo quando abbia inciso sul piano processuale, determinando un concreto pregiudizio, che venga specificamente dedotto come materia di doglianza. (V 4727/82, mass n 422681; (V 5923/81, mass n 416690; (V 4872/79, mass n 401500; (V 4157/79, mass n 400663).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 408, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)