Sez. 6 - , Sentenza n. 32373 del 04/06/2019 Ud. (dep. 19/07/2019) Rv. 276831 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Sentenza di primo grado – Mancanza grafica della motivazione – Nullità della sentenza – Esclusione – Questione di legittimità costituzionale – Manifesta infondatezza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 604 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede che il giudice di appello, in caso di mancanza grafica della motivazione della sentenza appellata, ne dichiari la nullità e trasmetta gli atti al giudice di primo grado, in quanto non sussiste contrasto né con l'art. 111, comma 2, Cost. che, limitandosi a stabilire che tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, demanda alla legge ordinaria la disciplina delle conseguenze dell'inosservanza di tale prescrizione, né con l'art. 24 Cost., posto che la garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito non ha copertura costituzionale e, in ogni caso, va intesa nel senso che deve essere data la possibilità di sottoporre tali questioni a due giudici di diversa istanza, anche se il primo non le abbia decise tutte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)