Sez. 6, Sentenza n. 58094 del 30/11/2017 Ud. (dep. 29/12/2017) Rv. 271735 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Omessa motivazione - Annullamento della sentenza - Esclusione - Potere del giudice di appello di integrazione della motivazione - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, anziché decidere nel merito, si era limitata ad annullare con rinvio la sentenza resa dal tribunale, sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado avesse provveduto, mediante la procedura di correzione degli errori materiali ex art. 547 cod.proc.pen., ad integrare l'omessa motivazione su alcuni capi di imputazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)