Sez. 6, Sentenza n. 26075 del 08/06/2011 Ud. (dep. 04/07/2011) Rv. 250513 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Mancanza grafica della motivazione - Annullamento della sentenza - Esclusione - Potere di integrazione del giudice d'appello - Configurabilità - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE
La mancanza assoluta di motivazione della sentenza non rientra tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 cod. proc. pen., per i quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e trasmettere gli atti al giudice di primo grado, ben potendo lo stesso provvedere, in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto, a redigere, anche integralmente, la motivazione mancante. (Fattispecie in tema di omessa redazione della motivazione, con la pronuncia del solo dispositivo di condanna).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 426 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 525 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)