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Sez. U, Sentenza n. 1877 del 07/03/1985 (Rv. 439798 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONI E CRITERI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE PER "CANONI O DIRITTI" OVVERO PER "COMPENSI PER DANNI" EX LEGGE N. 319 DEL 1976 - OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439798-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONI E CRITERI - IN GENERE - INGIUNZIONE DI PAGAMENTO EMESSA DAL COMUNE PER "CANONI O DIRITTI" OVVERO PER "COMPENSI PER DANNI" EX LEGGE N. 319 DEL 1976 - OPPOSIZIONE PROPOSTA DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

L'opposizione proposta dal privato avverso ingiunzione di pagamento, emessa dal comune per "canoni o diritti", ovvero per "compensi per danni" derivanti da scarichi industriali, secondo la disciplina della legge 10 maggio 1976 n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, vertendosi in tema di versamenti la cui imposizione e Determinazione non è affidata a valutazioni discrezionali della P.a., ma è regolata direttamente dalla legge, secondo precisi criteri tecnici vincolanti per l'amministrazione, ed in relazione alle quali, pertanto, deve riconoscersi una posizione di diritto soggettivo del privato a non essere soggetto a versamenti all'infuori dei casi e dei modi contemplati dalla legge medesima.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 2, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 16, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)