Sez. 1, Sentenza n. 1992 del 18/06/1968 (Rv. 334018 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - REGOLAMENTO ENALOTTO - VALORE CONTRATTUALE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
CONTRATTI IN GENERE - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PREDISPOSTE DA UNO DEI CONTRAENTI - NECESSITA DI SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA - REGOLAMENTO ENALOTTO - VALORE CONTRATTUALE - SPECIFICA APPROVAZIONE PER ISCRITTO - NECESSITA - INSUSSISTENZA.*
La clausola del regolamento interno dell' enalotto, - secondo cui la Mancanza della matrice non comporta alcuna responsabilita ne dell' ente, ne dei ricevitori autorizzati, tranne che il giocatore provi la loro colpa grave o il dolo -, per i terzi estranei all'amministrazione ha valore di norma contrattuale e deve intendersi accettata col solo comportamento di porre in essere la giocata partecipando al concorso e senza necessita di specifica approvazione per iscritto.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1341 CORTE COST., Legge 29/10/1957
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)