Sez. 2, Sentenza n. 3400 del 23/05/1980 (Rv. 407215 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - APPARENZA DEGLI ONERI E DEI DIRITTI - EQUIPARAZIONE ALLA CONOSCENZA EFFETTIVA - CONDIZIONI - RICONOSCIBILITA IN BASE AL PURO E SEMPLICE ESAME DELLA COSA - NECESSITA - DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL VENDITORE CIRCA LA INESISTENZA DI PESI O DI DIRITTI - EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPARENZA DEL VINCOLO DI INAMOVIBILITA INERENTE AD UNA SERVITU DI ELETTRODOTTO.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA ONERI O DA DIRITTI DI GODIMENTO DI TERZI - ACTIO QUANTI MINORIS - APPARENZA DEGLI ONERI E DEI DIRITTI - EQUIPARAZIONE ALLA CONOSCENZA EFFETTIVA - CONDIZIONI - RICONOSCIBILITA IN BASE AL PURO E SEMPLICE ESAME DELLA COSA - NECESSITA - DICHIARAZIONE ESPRESSA DEL VENDITORE CIRCA LA INESISTENZA DI PESI O DI DIRITTI - EFFETTI - FATTISPECIE IN TEMA DI APPARENZA DEL VINCOLO DI INAMOVIBILITA INERENTE AD UNA SERVITU DI ELETTRODOTTO.*
In tema di vendita di cosa gravata da oneri o da diritti di godimento dei terzi, l'apparenza degli oneri e dei diritti e equiparata, ai fini dell'esclusione della responsabilita del venditore, alla conoscenza effettiva, a condizione, tuttavia, che essa risponda a quei requisiti di precisione, univocita e chiarezza che soli possono porre l'acquirente in grado di tener conto della situazione; onde non possono essere considerati apparenti quegli oneri che, pur potendo essere conoscibili mediante apposite ricerche dal compratore, tali non siano in base al puro e semplice esame della cosa; mentre, a maggior ragione il compratore e esentato da qualsiasi Onere di diligenza e di indagine qualora l'inesistenza di pesi o di diritti altrui sia stata positivamente dichiarata dal venditore nel contratto. (nella specie si e ritenuta la non apparenza del vincolo di inamovibilita inerente ad una servitu di elettrodotto, vincolo non richiamato ne dichiarato nell'atto di alienazione). (Conf 4026/75, mass n 378322; (Conf 1566/66, mass n 323117).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1056 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1489, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 122, DPR 18/03/1965 num. 342 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)