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Sez. U, Sentenza n. 4154 del 18/12/1975 (Rv. 378490 - 01)

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - DOMANDE DI RIPETIZIONE DEL TRIBUTO - IMPLICITA CONTESTAZIONE DEL POTERE DI IMPOSIZIONE DEL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1975-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/378490-01

TRIBUTI DEGLI ENTI PUBBLICI LOCALI - IMPOSTA AREE FABBRICABILI - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA: EFFETTI - IMPOSTA SUGLI INCREMENTI DI VALORE - DOMANDE DI RIPETIZIONE DEL TRIBUTO - IMPLICITA CONTESTAZIONE DEL POTERE DI IMPOSIZIONE DEL COMUNE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - SUSSISTENZA.*

In materia di imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili, le domande di ripetizione del tributo, proposte dai contribuenti in conseguenza della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 25, secondo comma, della legge 5 marzo 1963, n 246, implicano contestazione in radice del potere d'imposizione del comune, e, pertanto, possono essere proposte avanti al giudice ordinario indipendentemente dalle condizioni previste dall'art 285 tu 14 settembre 1931, n 1175, sulla finanza locale. (V 795/73, mass n 363049; 762/73, mass n 363007).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 285 CORTE COST., Legge 05/03/1963 num. 246 art. 25 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)