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Sez. L, Sentenza n. 7020 del 25/08/1987 (Rv. 455194 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE AD OPERA DEL CESSIONARIO - CESSAZIONE AUTOMATICA DEGLI EFFETTI DELLA DISDETTA DATA DAL DATORE DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1987-08-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/455194-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - LICENZIAMENTO DA PARTE DEL CEDENTE SEGUITO DALLA IMMEDIATA RIASSUNZIONE AD OPERA DEL CESSIONARIO - CESSAZIONE AUTOMATICA DEGLI EFFETTI DELLA DISDETTA DATA DAL DATORE DI LAVORO EX ART. 2112 COD. CIV. - ESCLUSIONE - OBBLIGHI DEL GIUDICE DI MERITO.*

In caso di trasferimento d'azienda, il licenziamento del lavoratore da parte del cedente seguito dalla sua immediata riassunzione, ad opera del cessionario, senza alcuna interruzione delle prestazioni lavorative - anche se deve essere valutato con legittimo sospetto e deve presumersi in violazione del diritto del prestatore d'opera all'infrazionabilità dell'indennità di anzianità - non fa automaticamente venir meno gli effetti della tempestiva disdetta data dal datore di lavoro ex art. 2112 cod. civ., la quale è in sè idonea a risolvere il rapporto, e quindi il giudice del merito deve indagare se il recesso sia invalido od illecito per contrarietà a norme imperative ed abbia così carattere fraudolento, oppure trovi una sua autonoma giustificazione in finalità lecite. (V 448/86, mass n 444051).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)