Sez. L, Sentenza n. 448 del 23/01/1986 (Rv. 444051 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL PRESTATORE ALLA INFRAZIONABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO - FUSIONE PER INCORPORAZIONE - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE SEGUITO DALLA SUA IMMEDIATA RIASSUNZIONE - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL PRESTATORE ALLA INFRAZIONABILITÀ DELL'INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - PRESUNZIONE - PROVA CONTRARIA - OGGETTO.*
In ipotesi di trasferimento d'azienda, che deve ritenersi verificata anche nel caso di fusione per incorporazione, ove il rapporto di lavoro continui ininterrotto nella fase di mutamento del datore di lavoro, rimanendo inalterate l'obiettiva attività svolta dall'impresa e le finalità perseguite, sicché si abbia soltanto un trasferimento dell'attività medesima e della organizzazione aziendale da un soggetto ad un altro, il licenziamento del lavoratore, seguito dalla sua immediata riassunzione senza alcuna soluzione di continuità nella prestazione lavorativa e senza alcuna giustificazione dipendente da effettive esigenze aziendali, deve presumersi in violazione del diritto del prestatore d'opera all'infrazionabilità dell'indennità d'anzianità, salva la prova rigorosa, da parte del datore di lavoro, di una tempestiva ed efficace disdetta nonché dell'assenza di qualsiasi suo intento fraudolento. (V 4039/84, mass n 436014; (V 7633/83, mass n 432235; (V 2380/70, mass n 348606).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)