Sez. L, Sentenza n. 4112 del 09/11/1976 (Rv. 382764 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - OBBLIGO DI PRONUNCIA DA PARTE DEL GIUDICE.*
Ai sensi dell'art 429 terzo comma cod proc civ, nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533, il giudice, quando pronuncia condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi legali, anche il maggior danno subito dal lavoratore per effetto della svalutazione monetaria, con decorrenza dal giorno della maturazione dei crediti medesimi. (Conf 2961/75, mass n 377047).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)