Sez. L, Sentenza n. 2097 del 04/05/1978 (Rv. 391476 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ESTENSIONE - FATTISPECIE (ASSUNZIONE DI INFERMIERI PER L'INFERMERIA DI UNA FABBRICA DA PARTE DEL MEDICO APPALTATORE DEL SERVIZIO DI INFERMERIA).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - ESTENSIONE - FATTISPECIE (ASSUNZIONE DI INFERMIERI PER L'INFERMERIA DI UNA FABBRICA DA PARTE DEL MEDICO APPALTATORE DEL SERVIZIO DI INFERMERIA).*
La legge n 1369 del 1960, in materia di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, ha inteso garantire i lavoratori che prestano opere e servizi nel ciclo produttivo dell'azienda o, quanto meno, nell'ambito dell'impresa od in attivita connesse o comunque rientranti nei fini produttivi o nella organizzazione aziendale. Pertanto il divieto di intermediazione, previsto dall'art 1 della citata legge sussiste non soltanto per l'ipotesi, in cui la prestazione di lavoro sia strettamente connessa con il processo produttivo oggetto specifico dell'impresa appaltante, ma ogni volta che questa abbia utilizzato effettivamente le prestazioni del lavoratore. (nella specie la contravvenzione e stata ravvisata in relazione all'assunzione di infermieri, effettuata da un medico, appaltatore del servizio d'infermeria nello stabilimento di un'impresa per la produzione di fibre artificiali).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)