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Sez. L, Sentenza n. 1359 del 23/02/1983 (Rv. 426165 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE RISPETTO ALL'OGGETTO SPECIFICO DELL'IMPRESA APPALTANTE - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1983-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/426165-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - UTILIZZAZIONE DELLA PRESTAZIONE DI LAVORO PER ATTIVITÀ COMPLEMENTARI O SUSSIDIARIE RISPETTO ALL'OGGETTO SPECIFICO DELL'IMPRESA APPALTANTE - ESTENSIONE.*

La legge 1369 del 1960 in materia di intermediazione ed interposizione delle prestazioni di lavoro ha inteso garantire i lavoratori che prestano opere e servizi nel ciclo produttivo dell'azienda o, quanto meno, nell'ambito dell'impresa o comunque rientranti nei fini produttivi o nell'organizzazione aziendale e, pertanto, il divieto di intermediazione di cui all'art. 1 di tale legge sussiste non soltanto per l'ipotesi in cui la prestazione di lavoro sia strettamente connessa con il processo produttivo oggetto specifico dell'impresa appaltante, ma ogni volta che questa abbia utilizzato effettivamente le prestazioni del lavoratore, sia pure per attività complementari o sussidiarie (nella specie, assistenti sociali assunti formalmente da terzi e destinati a prestare la propria opera in favore di marittimi dipendenti da una compagnia di navigazione) preordinate soltanto mediatamente o indirettamente al raggiungimento della propria finalità. (V 5598/82, mass n 423349; (Conf 2097/78, mass n 391476).*

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)