Sez. L, Sentenza n. 5598 del 26/10/1982 (Rv. 423349 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN SUBAPPALTO DELL'ESECUZIONE DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - DIVIETO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN SUBAPPALTO DELL'ESECUZIONE DI MERE PRESTAZIONI DI LAVORO - DIVIETO - CONFIGURABILITÀ - REQUISITI.*
La fattispecie (affidamento in appalto o in subappalto della esecuzione di mere prestazioni di lavoro) vietata dal primo comma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960 n. 1369 implica necessariamente l'esistenza di un rapporto trilatero fra imprenditore, intermediario (o interposto) e lavoratore, la cui prestazione lavorativa - ad onta della fittizia posizione dell'intermediario, che appare come datore di lavoro che assume e retribuisce il lavoratore - sia connessa con l'oggetto specifico dell'impresa appaltante e da questa utilizzata. (V 1083/80, mass n 404556; (V 2097/78, mass n 391476).*
Riferimenti normativi: Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)