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Sez. 6, Sentenza n. 1751 del 29/04/1997 Cc. (dep. 20/05/1997) Rv. 207493 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Termine - Scadenza - Effetti della decisione - Permanenza - Nuova valutazione - Nuove risultanze - Necessità - Richiesta di revoca - Onere del richiedente.
Stato
decisa il 1997-04-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207493-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali, una volta che sia scaduto il termine d'impugnazione dell'originario provvedimento o sia comunque esaurito il procedimento incidentale, gli effetti della decisione permangono nel procedimento principale fino al momento in cui si verifichi un mutamento della situazione processuale, sulla quale il giudice ha pronunciato, nel senso che tale decisione costituisce preclusione ad una nuova valutazione della situazione stessa, ammissibile soltanto per la sopravvenienza di fatti o risultanze nuove. Ne consegue che la richiesta di revoca di una misura coercitiva non può fondare sulla contestazione dell'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza che la supportano o delle esigenze cautelari che l'hanno imposto, avendo già gli uni e le altre formato oggetto di giudizio: ma deve indicare gli elementi di novità, pretermessi dal giudice o nel frattempo sopravvenuti, che hanno fatto venir meno le condizioni, tra queste comprese la sussistenza di esigenze cautelari, per mantenere ferma la misura.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)