Sez. 1, Sentenza n. 24859 del 22/11/2006 (Rv. 593239 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI) | Contemporanea pendenza dell'azione di nullità - Sospensione necessaria del giudizio - Esclusione - Questione pregiudiziale di validità del brevetto - Decisione in via incidentale - Ammissibilità - Contrasto tra giudicati - Configurabilità - Esclusione.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI - CONTRAFFAZIONE (AZIONE DI)
In materia di brevetti, la contemporanea pendenza del giudizio avente ad oggetto la dichiarazione di nullità non comporta la necessità di sospendere quello riguardante la contraffazione, non sussistendo alcuna norma che imponga al giudice della contraffazione di attendere la decisione della questione pregiudiziale relativa alla validità del brevetto, e ben potendo, quindi, risolverla egli stesso in via incidentale, senza che sia prospettabile l'eventualità di un contrasto tra giudicati; considerato infatti che tale decisione non è idonea ad assumere autorità di giudicato, l'efficacia "ultra litem" della sentenza che dichiara la nullità del brevetto, la quale vincola anche i rapporti condizionati o dipendenti da essa, nonché i terzi estranei alla controversia in cui è pronunciata, può dar luogo esclusivamente ad un contrasto tra gli effetti pratici delle due pronunce, espressamente contemplato dall'art. 59-bis del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127, e risolto attraverso l'attribuzione di efficacia retroattiva alla dichiarazione di nullità, con salvezza degli atti esecutivi già compiuti in base a quella di contraffazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 59 bis, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 79, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 art. 81, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)