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Sez. 1, Ordinanza n. 10799 del 10/05/2006 (Rv. 591647 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Pregiudizialità - Nozione - Dipendenza della risoluzione di un giudizio dall'altro - Rapporto di pregiudizialità - Necessità - Sospensione del processo avente ad oggetto la declaratoria di contraffazione del brevetto per pendenza di giudizio concernente l'accertamento del diritto al brevetto - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591647-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. è disposta quando la decisione del medesimo "dipenda" dall'esito di altra causa, e cioè quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, essendo idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto suscettibile di definire, in tutto od in parte, il tema del dibattito del giudizio da sospendere. (La S.C. ha ritenuto che detto rapporto non sussiste tra la causa avente ad oggetto la domanda di declaratoria di contraffazione di un brevetto e quella concernente l'accertamento del diritto al titolo costituito dallo stesso brevetto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 29/06/1939 num. 1127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)