Sez. L, Sentenza n. 5915 del 09/11/1982 (Rv. 423677 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE - LIMITI.*
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il concetto di "occasione di lavoro, non può essere inteso in senso così ampio da farvi rientrare anche un collegamento marginale con il lavoro svolto ovvero un mero rapporto cronologico o topografico con esso, occorrendo, invece che l'evento lesivo si riconnetta ad un rischio non estraneo all'attività lavorativa dell'infortunato, per essere il rischio stesso o insito nel comportamento implicato da tale attività ovvero relativo a situazioni strettamente connesse con la prestazione di lavoro. (nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza con la quale i giudici di merito avevano escluso la sussistenza dell'occasione suddetta nel caso di un guardiano deceduto per essere stato raggiunto da un colpo di pistola sparatogli da un bambino che era venuto accidentalmente in possesso dell'arma mentre si trovava nell'alloggio-ufficio nel quale il guardiano stesso, proprietario di quest'arma, espletava le sue mansioni).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)