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Sez. L, Sentenza n. 1014 del 23/02/1989 (Rv. 461980 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CUSTODE DI CONDOMINIO - MORTE A SEGUITO DI COLPI D'ARMA DA FUOCO SPARATI DA IGNOTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PRESUNZIONE DI DERIVAZIONE DELL'EVENTO DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/461980-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - CUSTODE DI CONDOMINIO - MORTE A SEGUITO DI COLPI D'ARMA DA FUOCO SPARATI DA IGNOTI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - PRESUNZIONE DI DERIVAZIONE DELL'EVENTO DALL'ATTIVITÀ LAVORATIVA - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE.*

Nel caso in cui il custode (di un condominio) sia morto a seguito di colpi di arma da fuoco sparatigli da ignoti durante lo svolgimento della sua attività lavorativa, sussiste la presunzione della derivazione di detto evento da tale attività, e conseguentemente, l'indennizzabilità dell'infortunio per la sussistenza dell'occasione di lavoro ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, ove non sia provato, da parte dell'Inail, l'intervento di un fattore estraneo al rischio specifico dell'attività di custodia e tale da ridurre il rapporto fra evento e prestazione dell'attività lavorativa in termini di mera relazione cronologica o topografica. (V 925/86, mass n 444446; (V 5915/82, mass n 423677).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)