Sez. L, Sentenza n. 847 del 30/01/1988 (Rv. 457240 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - IN GENERE - NOZIONE.*
Ai fini dell'indennizzabilità dell'infortunio, il concetto di "occasione di lavoro" non può essere inteso in senso così ampio da farvi rientrare anche un collegamento marginale ovvero un mero rapporto cronologico o topografico fra attività lavorativa ed evento lesivo, richiedendosi, invece, che questo si riconnetta ad un rischio non estraneo all'attività lavorativa dell'infortunato, in quanto insito nel comportamento implicato da questa o relativo a situazioni strettamente connesse con la prestazione di lavoro. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla S.C. - aveva escluso la sussistenza dell'occasione suddetta nel caso di un lavoratore che, recatosi presso l'officina meccanica per riparazioni di un trattore, vi si era, di propria iniziativa, trattenuto, rimanendo poi vittima di un incidente automobilistico mentre rincasava). (V 1778/86, mass n 445099; (V 4917/82, mass n 422925; (Conf 5915/82, mass n 423677).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)